Avviso pubblico ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 per manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzato alla stipula di una convenzione per lo svolgimento del servizio di sportello al pubblico per la diffusione della cultura finanziaria e imprenditoriale legata al microcredito e alla microfinanza

Premesso che:
– l’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 106, al quale vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti macrofinanziari promossi dall’Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi UE;
– la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, istituisce e affida all’Ente Nazionale per il Microcredito la tenuta dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito;
– nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha a disposizione Sportelli territoriali aperti al pubblico, presso altre Pubbliche Amministrazioni o enti privati, che svolgono la funzione di diffusione degli strumenti finanziari del microcredito e della microfinanza sul territorio di riferimento; 
– sempre nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha realizzato un applicativo web denominato Sportello Digitale. Lo scopo dello Sportello Digitale e della relativa attività di preistruttoria al microcredito è quello di aiutare i privati e le imprese a confrontarsi con una rete di esperti di elevata professionalità, al fine di valutare con maggiore consapevolezza, e quindi con una maggiore possibilità di successo, l’opportunità di realizzare un’attività imprenditoriale a valere su strumenti di microcredito;
 
 VISTI 
 
– l’art. 118, comma 4, della Costituzione, che recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
– l’art. 2, D.Lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo settore, ai sensi del quale è riconosciuto  «il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali»;
– il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, «mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione» (articolo 17, D.Lgs. n. 117/2017);
– l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
– l’Ente del Terzo settore può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’Ente medesimo;
– la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
– l’art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte dal almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore «convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato»;
– ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, sono attività di interesse generale, tra le altre:
• l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
• i servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
• l’integrazione sociale dei migranti (lett. r);
• l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u).
– l’art. 56, comma 2, del Codice del Terzo settore prevede che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
– l’art. 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore recita: «l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime»; 
– ai sensi dell’art. 56, comma 4 del Codice del Terzo settore, le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;
– l’art. 56 del Codice del Terzo settore, in base al quale possono partecipare alla procedura comparativa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le quali «devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari»;
– la determina del Segretario Generale dell’Ente Nazionale del Microcredito prot. n. … di indizione della presente procedura;
 
Tutto ciò premesso e visto, l’Ente Nazionale per il Microcredito indice la seguente procedura comparativa al fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS) attivi nel campo dell’educazione finanziaria e del supporto alle attività di avvio dell’impresa tramite percorsi di accompagnamento a cittadini, a microimprenditori e a imprese sociali, al fine di stipulare una convenzione con le finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso:
 
1. Finalità e oggetto dell’Avviso
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.
2. L’Ente Nazionale per il Microcredito intende procedere alla stipula di una convenzione con una associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato, iscritta da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con esperienza documentata nel settore dell’educazione finanziaria e imprenditoriale, per l’erogazione ai cittadini del servizio di supporto alla definizione di un progetto imprenditoriale tramite lo Sportello Digitale dell’Ente Nazionale del Microcredito e gli Sportelli Territoriali della Rete Microcredito.
3. L’Ente Nazionale per il Microcredito si avvale dell’attività dell’organizzazione o associazione selezionata per fornire un servizio qualificato di preistruttoria al microcredito imprenditoriale, sulla base dei modelli e degli strumenti forniti dall’Ente stesso, che valorizzino l’empowerment della persona, migliorino la capacità imprenditoriale e la bancabilità del proprio progetto imprenditoriale.
4. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, a qualsiasi titolo, ivi compresi i costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
 
2. Requisiti di ammissione
 1. Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico del terzo settore, con comprovata esperienza nell’ambito della promozione e valorizzazione dell’educazione finanziaria dell’imprenditorialità.
2. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione nel RUNTS da almeno sei mesi alla data del presente avviso, ovvero ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
– requisiti di moralità professionale ai sensi degli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2023;
– documentata esperienza nel settore della valorizzazione e promozione dell’educazione finanziaria e imprenditoriale;
– adeguata attitudine all’espletamento del servizio oggetto del presente Avviso, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale;
– disponibilità di risorse adeguate rispetto alla gestione di circa mille pratiche per anno (n. domande di preistruttoria ricevute dall’Ente nell’anno 2024: 1044). 
3. Tutti i requisiti sopraelencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la risoluzione della convenzione, per tutta la sua durata. 4. La mancanza anche solo di uno degli elencati requisiti è causa di esclusione dalla procedura. 
 
3. Attività oggetto della convenzione
1. L’associazione o organizzazione di volontariato selezionata metterà a disposizione un team di esperti nel settore finanziario, imprenditoriale e bancario, i quali prenderanno in carico le richieste di preistruttoria al microcredito imprenditoriale che perverranno digitalmente attraverso lo Sportello Digitale e gli Sportelli Territoriali della Rete Microcredito indicati sul sito dell’Ente.
2. I soggetti esperti di cui al comma 1 del presente articolo prenderanno contatto con i richiedenti, per via telematica, al fine di svolgere un colloquio conoscitivo, prestando loro tutto il supporto necessario al fine di consentirgli una adeguata valutazione per un potenziale accesso al finanziamento di microcredito.
3. In particolare, i soggetti esperti dovranno stimolare la conoscenza e la valorizzazione della cultura finanziaria e imprenditoriale attraverso i modelli di gestione forniti dallo stesso ENM.
4. I soggetti esperti saranno indicati come “collaboratori” in apposito elenco sulla piattaforma dedicata al servizio dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Sulla piattaforma dedicata al servizio saranno identificati due “tutor” con il ruolo di coordinatori.
5. L’attività dovrà essere svolta sulla piattaforma informatica realizzata allo scopo dall’Ente Nazionale per il Microcredito. A ciascun esperto saranno assegnate apposite credenziali personali di accesso alla piattaforma. 
6. La programmazione e il controllo del funzionamento della piattaforma è di esclusiva competenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che fornirà adeguata e tempestiva informativa all’associazione o organizzazione di volontariato, su ogni modifica funzionale e/o interruzione del funzionamento della piattaforma. 
7. Le funzioni di verifica e controllo dell’attività degli esperti saranno di competenza dell’associazione o organizzazione affidataria del servizio.
 
4. Modalità di presentazione della domanda 
1. Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere presentate entro e non il oltre le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2025, a mezzo pec, inviata all’indirizzo istituzionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito microcreditoitalia@pec.it. La pec dovrà recare come oggetto: “Avviso ex art. 56 del Codice del Terzo settore”.
2. Saranno automaticamente escluse le domande pervenute dopo tale termine di scadenza e/o le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle indicate.
3. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui al presente Avviso, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– su carta intestata dell’associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato, a firma del legale rappresentante, la dichiarazione di intento a partecipare alla presente procedura comparativa posta in essere dall’Ente Nazionale per il Microcredito, redatta e articolata sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 5 del presente Avviso;
– breve descrizione dell’associazione/organizzazione di volontariato in termini di organizzazione, attività, finalità e scopi (max 10 cartelle formato A4);
– Statuto dell’associazione/organizzazione;
– numero di esperti dedicati al servizio oggetto del presente Avviso, con relativi curricula;
– esperienza, espressa in anni, nel servizio oggetto del presente Avviso o in attività analoga o affine, con indicazione dell’Ente pubblico o privato presso cui essa è maturata, della tipologia delle attività svolte e della durata del servizio svolto; 
– descrizione delle modalità di espletamento del servizio oggetto del presente Avviso (es: luogo fisico o gestione da remoto; gestione del dato con riferimento alla privacy; monte ore settimanali dedicate al servizio; altro); 
– copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione/organizzazione;
– estremi della polizza assicurativa per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso i terzi;
– dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi degli art. 76 e 77 D.P.R. n. 445/2000, la quale dovrà altresì indicare: a) di aver preso visione e accettato integralmente quanto indicato nel presente Avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto; di prendere atto e accettare che l’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, come previsto dal comma 2 dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore.
4. Tutto quanto dichiarato nella domanda, ai sensi del comma 3 del presente articolo, potrà essere oggetto di verifica, in qualsiasi momento, da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito, con ogni conseguenza di legge in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata da un’apposita commissione che verrà nominata dall’Ente Nazionale per il Microcredito dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del presente Avviso.
 
5. Criteri di selezione e modalità di valutazione della domanda
1. Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione di valutazione interna appositamente nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. L’associazione di promozione sociale o l’organizzazione di volontariato affidataria del servizio sarà selezionata sulla base dei requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine, attività concretamente svolta, finalità perseguite, numero degli aderenti, risorse a disposizione, capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento in materia educazione finanziaria e imprenditoriale.
3. La Commissione valuterà le istanze pervenute sulla base dei seguenti criteri, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio massimo indicato:
a) struttura associativa, organizzazione, competenze: 30 punti max;
b) esperienza nel servizio oggetto del presente Avviso: 20 punti max;
c) numero di risorse coinvolte e modalità di espletamento del servizio: 30 punti max:
d) profili dei formatori e dei tutor (curricula): 20 punti max.
3. L’affidamento avverrà nei confronti dell’associazione o organizzazione che avrà ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di valutazione sopra riportati. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
4. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, oppure di non procedere qualora nessuna domanda pervenuta sia ritenuta idonea.
 
6. Obblighi e responsabilità dell’Ente affidatario del servizio
1. L’associazione o organizzazione affidataria si impegna alla gestione delle attività oggetto del presente avviso, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon andamento del servizio. 
2. La gestione deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili e di protezione dei dati personali acquisiti per l’espletamento del servizio. 
3. L’associazione o organizzazione dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa RCT/RCO, sollevando fin da ora ed espressamente l’Ente Nazionale per il Microcredito da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alle attività oggetto della convenzione. L’onere derivante dalla copertura assicurativa dei volontari è compreso nell’importo previsto a titolo di rimborso di cui all’articolo 8 del presente avviso. 
 
7. Durata
La convenzione avrà la durata di tre anni, a partire dalla data della sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo tacito e pertanto la convenzione cessa automaticamente al termine dei tre anni, fatto salvo il completamento delle pratiche in essere.
 
8. Rimborsi
1. L’attività non è retribuita in alcun modo e si prevede un rimborso annuo per le spese sostenute per un importo massimo di euro 7.000. 
2. Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, dietro presentazione delle note di addebito di rendicontazione con riferimento alle attività e ai costi sostenuti, debitamente approvate e firmate dal legale rappresentante dell’associazione o organizzazione affidataria. I costi indiretti saranno rimborsati proporzionalmente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione, quali, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per la sede, i servizi informatici (per es. software gestionale, server, servizi privacy), forniture necessarie all’esercizio dell’attività.
3. Tutti i costi sono rimborsabili nel rispetto del principio di effettività delle spese, dietro presentazione di idonea documentazione, e comunque, nei limiti dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
 
9. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) si informano i candidati della presente procedura di selezione che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa, per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione e per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. Nello specifico:
a) Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento di reclutamento di personale nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell’Ente Nazionale per il Microcredito o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri nonché in adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Le basi giuridiche del trattamento per le finalità suesposte consistono nell’esecuzione di misure contrattuali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.
b) Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e solo in via residuale procedure manuali e/o cartacee), idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, da parte del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento, dalle persone autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento – ivi compresa la commissione esaminatrice – opportunamente autorizzati ed istruiti dai predetti soggetti. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e dei successivi adempimenti in conformità alla legge e, in ogni caso, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Decorsi i rispettivi termini, i dati personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente, di identificare gli interessati.
c) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini del perseguimento delle finalità di cui al paragrafo che precede ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
d) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi extra-UE.
e) Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede in Roma, Via Vittoria Colonna n. 1, recapito PEC: microcreditoitalia@pec.it;
f) Responsabile della protezione dei dati (DPO)
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha nominato un responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente PEC: microcreditoitalia@pec.it.
 
10. Pubblicazione e responsabile del procedimento
1. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito: https://www.microcredito.gov.it
2. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Ente, dott. Riccardo Graziano. Per ulteriori informazioni: tel. 06.83606132; e-mail amministrazione@microcredito.gov.it.
 
Esito manifestazione di interesse
UniGens – organizzazione di volontariato
 

Ultimo aggiornamento

30 Giugno 2025, 07:27